INTERNET News
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Attenzione alla truffa del Registro Italiano in Internet |
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In questi giorni, ad alcune attività commerciali è arrivata via posta una lettera dal fantomatico Registro Italiano in Internet per le Imprese Attenzione!!! Non inviate assolutamente il fax di risposta in quanto in realtà si tratta dell’inserzione in un sito web: wwwRegistro-Italiano-in-Internetcom ad un costo annuale di 958 euro rinnovabile automaticamente per tre anni. Pubblichiamo il testo della lettera “Gentili Sigg.re e Sigg.ri, nel quadro dell’attualizzazione annuale della Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet. Vi preghiamo di verificare la correttezza e completezza dei Vostri dati da noi registrati e di verificarli, se è necessario, sotto il seguente indirizzo internet: www.Registro-Italiano-in-Internet.com. Solamente così il Registro Internet riporterà i dati più attuali! La Vostra registrazione di base e la sua attualizzazione sono gratutite. I vostri dati attualmente registrati , li troverete nel modulo allegato, che Vi preghiamo di utilizzare, nelk caso in cui vorreste passare un ordine soggetto a spese. La registrazione di base gratuitae la sua attualizzazione possono essere effettuati da Voi stessi nel nostro sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com. sotto il menù, ciccando su registrazione. Vi auguriamo ancora molto successo con la Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet. Porgiamo distinti saluti.” In allegato a questa lettera compare un modulo da compilare diviso in due parti. Nella prima parte compaiono i dati già inseriti nel registro, mentre nella seconda parte c’è una tabella in bianco da compilare con le eventuali correzioni. Non lasciatevi ingannare e portate la vostra attenzione nella parte sottostante al modulo nella quale si legge: “L’inserzione viene fatturata per l’importo annuale di 958 euro pagabili di volta in volta dopo l’emissione della fattura in anticipo. L’ordine vale per i tre anni prossimi a partire dalla data contrattuale e viene successivamente rinnovato ogni anno di un ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza.” |
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